Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici

Università degli Studi di Perugia

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Regolamento

Art. 1 – Finalità 

  1. Il presente regolamento disciplina l’articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Demoantropologici, afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia;
  2. La Scuola è istituita ed attivata ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”;
  3. La Scuola di Specializzazione in Beni Demoantropologici si articola in due anni.

Art. 2 – Obiettivi formativi qualificanti

  1. La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione, valorizzazione del patrimonio demoantropologico.

La Scuola ha lo scopo di curare la preparazione scientifica nel campo delle discipline demoantropologiche impegnate nella conoscenza dei beni culturali e di fornire conoscenze professionali nell’ambito delle attività per cui “Lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le provincie e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione” (Codice dei beni culturali e del passaggio art. 1), con attenzione particolare, nell’ambito della fruizione e valorizzazione, agli “Istituti e luoghi della cultura (Codice art. 101) e la museo in quanto struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio,” (ibid.). Essa intende rifersi nella formazione anche alla “Carta delle professioni museali” dell’ICOM- Italia (International Council of Museum aderente all’ UNESCO) e alla Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale condivisa dallo Stato Italiano.

Il percorso formativo è articolato in Ambiti Professionalizzanti comprensivi dei diversi settori scientifico-disciplinari in modo da garantire una preparazione specialistica sia negli ambiti disciplinari – in particolar modo nei loro aspetti metodologici – sia negli ambiti più strettamente legati alla tutela, alla valorizzazione, alla comunicazione e alla gestione dei patrimoni DEA.

Art. 3 – Attività formative indispensabili come previsto nell’ allegato al D.M. 31 gennaio 2006.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Ambiti Settori scientifico-disciplinari CFU
1) Discipline demoetnoantropologiche: aspetti metodologici, ricerca e individuazione sul territorio dei beni da tutelare M-DEA 01- Discipline demoetnoantropologiche

L-ART 08 – Etnomusicologia L-LIN 03- Letteratura francese L-LIN 04- Lingua e traduzione-lingua francese

L-LIN 05- Letteratura spagnola L-LIN 06- Lingua e letterature ispano-americane

L-LIN 07- Lingua e traduzione- lingua spagnola

L-LIN 08- Letterature portoghese e brasiliana

L-LIN 09- Lingua e traduzione- lingue portoghese e Brasiliana

L-LIN 10- Letteratura inglese L-LIN 11- Lingue e letterature anglo-americane

L-LIN 12- Lingua e traduzione- lingua inglese

L-LIN 13- Letteratura tedesca L-LIN 14- Lingua e traduzione- lingua tedesca

L-LIN 15- Lingue e letterature nordiche

L-LIN 16- Lingua e letteratura nederlandese

L-LIN 17- Lingua e letteratura romena

L-LIN 18- Lingua e letteratura albanese

L-LIN 19- Filologia ugro-finnica

L-LIN 20- Lingua e letteratura neogreca

L-LIN 21- Slavistica

L-OR 07- Semitistica-lingue e letterature dell’Etiopia

L-OR 08- Ebraico

L-OR 09- Lingue e letterature dell’Africa

L-OR 10- Storia dei paesi islamici

L-OR 11- Archeologia e storia dell’arte musulmana

L-OR 12- Lingua e letteratura araba

L-OR 13- Armenistica, caucasologia, mongolistica, turcologia

L-OR 14- Filologia, religioni e storia dell’Iran

L-OR 15- Lingua e letteratura persiana

L-OR 16- Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia Centrale

L-OR 17- Filosofie, religioni e storia dell’India e dell’Asia Centrale

L-OR 18- Indologia e tibetologia

L-OR 19- Lingue e letterature moderne del subcontinente Indiano

L-OR 20- Archeologia, storia dell’arte e filosofia dell’Asia Orientale

L-OR 21- Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud- Orientale

L-OR 22- Lingue e letterature del Giappone e della Corea

L-OR 23- Storia dell’Asia orientale e sud-orientale

 

40*

 

2) Museografia, tutela e valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio DEA L-ART 04- Museologia e critica artistica e del restauro CHIM 12- Chimica dell’ambiente e dei beni culturali

FIS 07- Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

ICAR 16- Architettura degli interni e allestimento

ICAR 19- Restauro

    20
3) Comunicazione e informatica SPS/08- Sociologia dei processi culturali e Comunicativi

L-ART 06- Cinema, fotografia e televisione

INF 01- Informatica

       5
4) Economia a gestione SECS-P 07 Economia aziendale

SECS-P 08 Economia e gestione delle imprese

       5
5) Legislazione relativa ai beni culturali IUS 01- Istituzioni di diritto pubblico

IUS 10- Diritto amministrativo IUS 14- Diritto dell’Unione europea

       5
Tirocini        30
Diploma        15
TOTALE       120

* di questi, 10 a scelta dello studente tra i SSD dell’ambito, ma coerenti, con approvazione della scuola, con uno dei tre curricula di seguito indicati:

  • Curriculum antropologico italiano ed europeo – le varie lingue e letterature europee e nella stessa area; lingue, filosofie e storie di vari paesi europei.
  • Curriculum antropologico del Mediterraneo – le varie lingue e letterature del bacino del
  • Mediterraneo e nella stessa area; lingue, filosofie e storie dei vari paesi del Mediterraneo.
  • Curriculum antropologico extraeuropeo – le varie lingue e letterature extraeuropee e nella stessa area; lingue, filosofie e storie dei vari paesi extraeuropei.

Art. 4 – Posti disponibili e piano degli studi

  1. I posti disponibili della Scuola di Specializzazione in Beni Demoantropologici per l’anno accademico 2016/2017 sono n 30.

Possono accedere all’ esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione i laureati del Corso  di Laurea Specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia (classe 1/S), i laureati dei corsi di laurea magistrale,  Classe LM-1 (Antropologia ed Etnologia) e i laureati del di laurea magistrale interclasse in Scienze socioantropologiche per l’ integrazione e la sicurezza sociale limitatamente i laureati della classe LM-1.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea quadriennale del    vecchio ordinamento equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ovvero i laureati in: Conservazione dei beni culturali, Lettere, Scienze della cultura, Storia e conservazione dei beni culturali.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito all’ estero, equipollente alla laurea specialistica richiesta per l’accesso alla scuola in Beni Demoantropologici. L’ equipollenza del titolo conseguito all’ estero è dichiarata, ai soli fini dell’ iscrizione, dalla Scuola.

La Scuola si articola in due anni di attività formative fra loro integrate: di tipo teorico, con particolare attenzione alle metodologie applicate ai patrimoni demoetnoantropologici e di tipo pratico, stages, tirocini, laboratori informatici e multimediali, da effettuarsi presso istituzioni pubbliche e private per un totale di 120 CFU comprensivi della prova finale per l’ottenimento del diploma. La prova finale consiste in un elaborato originale che renda conto della formazione disciplinare strettamente correlata all’ambito della tutela, della valorizzazione, della comunicazione e della gestione dei patrimoni DEA.

Il Piano degli studi della Scuola di Specializzazione in Beni Demoantropologici si articola per gli l’A.A. 2016/2017-2017/2018 come riportato nell’allegato A) al presente Regolamento.

Art. 5 – Metodologie didattiche

Le attività didattiche prevedono lezioni frontali,

laboratori, stages e tirocini.

Ogni insegnamento può essere articolato anche in moduli, corrispondenti a più programmi monografici, svolti da più docenti. L’ insegnamento è comunque affidato a un coordinatore che, oltre a svolgere il proprio programma coordina, nel tempo e nei tempi programmi svolti dagli altri docenti. Sara cura dei coordinatori redigere annualmente, d’ intesa con il Direttore, entro il 30 settembre, il programma dell’anno successivo comprensivo dei singoli insegnamenti, relativo ai rispettivi moduli di lezioni, esercitazioni, conferenze nonché il calendario previsto, anche ai fini di una programmazione della spesa.  Il modulo è costituito da non meno di 8 ore (2 CFU) di lezioni frontali.

La verifica del profitto in ciascuna delle discipline, comprese quelle organizzate in moduli coordinati, consiste in un esame individuale scritto. La votazione minima sufficiente per il superamento della valutazione è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di trenta/trentesimi ed è deliberato dalla Commissione all’unanimità. Per quanto riguarda le attività di laboratorio, etnografiche e di tirocinio l’accertamento consiste in un giudizio di approvazione o riprovazione (superato/non superato).

La frequenza delle lezioni, è obbligatoria. La frequenza delle esercitazioni, conferenze, nonché la partecipazione alle attività pratiche guidate dalla scuola è fortemente consigliata. Le eventuali assenze dalle lezioni non possono superare il   25% del monte ore complessivo. Le attività pratiche programmate consistono nei tirocini, laboratori, escursioni didattiche e stage mediante stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione.

Art. 6 – Organi della scuola e Responsabile dei processi amministrativi

  1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola e il Comitato Ordinatore ove previsto.
  2. Il Direttore della Scuola può nominare, con proprio atto, sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.
  3. Il Responsabile dei processi amministrativi è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Giannakou.

Art. 7 – Corpo docente

  1. Il corpo docente della Scuola e’ costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, nominato dagli organi deliberanti dell’Università, su proposta del Consiglio della Scuola.
  2. Il corpo docente deve comprendere almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’ambito specifico della tipologia della Scuola.

Art. 8 – Prova finale annuale

Alla fine di ogni anno, lo specializzando deve sottoporsi ad una valutazione in base ai elaborati consegnati per ogni singolo insegnamento.  Gli elaborati devono essere consegnati entro il mese di ottobre successivo alla chiusura delle lezioni. Sono ammessi al secondo anno o alla prova finale gli specializzanti che sono stati giudicati positivamente ad ogni singolo elaborato. E’ ammessa la ripetizione dell’anno per una sola volta. Gli esami orali e/o scritti, hanno luogo di norma alla sessione estiva, nei 15 giorni che seguono la chiusura delle lezioni ed entro il mese di ottobre nella sessione autunnale.

Le verifiche delle attività di laboratorio, stages e tirocinio verranno effettuate al termine di due anni prima la discussione della prova finale.

Art. 9 – Prova finale di specializzazione

  1. Per il conseguimento del titolo di specialista lo studente deve acquisire n. 120 CFU complessivi, articolati in due anni di corso.
  2. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i CFU previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione.
  3. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d’esame ordinario, da svolgersi, entro 30 giorni dalla fine dell’anno di corso e un appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale di specializzazione nel primo appello, da svolgersi, di norma, entro i successivi 30 giorni.
  4. In caso di assenza all’appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all’appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all’appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all’appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
  5. Le date di svolgimento dell’appello ordinario e straordinario per la prova finale annuale sono fissate con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.
  6. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.
  7. Lo specializzando propone l’argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.
  8. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
  9. La tesi può essere redatta in lingua inglese nei casi definiti dagli Organi Accademici.
  10. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.
  11. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
  12. Le Commissioni sono proposte dai Consigli o dai Direttori delle Scuole e nominate con decreto rettorale.

Art. 10 Indizione delle elezioni degli specializzandi e svolgimento delle operazioni elettorali

  1. Al Consiglio della Scuola partecipa una rappresentanza di almeno tre specializzandi. Il Direttore della Scuola, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Decano, provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel termine di 2 mesi antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In caso di nuova istituzione, gli adempimenti elettorali vengono svolti dal Decano della Scuola, che provvede ad indire le elezioni entro 30 giorni lavorativi dalla delibera di istituzione del Consiglio di Amministrazione. Il termine di trenta giorni lavorativi si applica anche in prima attuazione del presente regolamento. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l’indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni e l’indicazione della data di scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella prevista per la votazione. Le votazioni si svolgono in un solo giorno.
  2. Godono dell’elettorato attivo e passivo gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione nell’anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Il numero dei rappresentanti da eleggere è almeno tre (cfr. art. 14 D.P.R. 162/82) e non superiore al 15% dei docenti componenti il relativo Consiglio della Scuola. (cfr. art. 51 Regolamento Generale di Ateneo)
  3. Le candidature sono presentate in forma scritta alla segreteria del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola, corredate dal curriculum vitae, ed indirizzate al Direttore, o al Decano, entro le ore 12 dell’ultimo giorno utile.
  4. Il Direttore/Decano, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, ai sensi dei requisiti previsti all’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo e di quanto qui stabilito, rende tempestivamente noto l’elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.
  5. Successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei candidati, il Direttore/Decano nomina la Commissione di seggio, che deve essere composta da due professori o ricercatori, di cui uno con funzioni di Presidente, e da uno specializzando elettore, che non sia candidato.
  6. L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al Direttore/Decano di pubblicizzare il ritiro medesimo tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola e affisso presso il seggio elettorale.
  7. L’elettore dispone di un numero di voti rapportati ai rappresentanti da eleggere così come previsto dalla normativa di riferimento.
  8. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 11 – Nomina degli eletti

  1. Il Direttore/Decano, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, dandone immediata comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali, e pubblicità sul sito web del Dipartimento referente della Scuola. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione presso l’Università degli Studi di Perugia e, a parità anche di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
  2. Il Direttore/Decano, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, proclama in via definitiva gli eletti, dandone immediata comunicazione al Rettore e pubblicità sul sito web del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola.
  3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Consiglio della Scuola dall’inizio dell’anno accademico di riferimento, in caso di nuova istituzione e in prima applicazione, dal giorno di pubblicazione del decreto di proclamazione definitiva.
  4. Ai sensi dell’art. 97 del Regolamento generale di Ateneo la durata del mandato è di tre anni. Ai sensi dell’art. 67 del Regolamento Generale di Ateneo nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.

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